Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con propri decreti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei carichi di lavoro dell'ultimo quinquennio concernenti i territori compresi nei circondari di cui all'articolo 1, l'organico del tribunale di Saronno, sezione distaccata del tribunale di Busto Arsizio.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.